INFORMATIVA SULLA FIRMA GRAFOMETRICA

Le attività che gli utenti richiedono alla nostra Azienda rendono spesso necessario l'utilizzo di moduli cartacei. Oggi è possibile utilizzare documenti informatici al posto della gran parte dei moduli cartacei; infatti la legge italiana consente di utilizzare documenti informatici per rappresentare "atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" e ne riconosce la validità "a tutti gli effetti di legge" (Decr. Legisl. n. 82/2005 e successive modifiche).
La nostra Azienda ha scelto di introdurre l'utilizzo di una tecnologia innovativa per migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e nella conservazione del documento relativo all’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 30/06/2003, N.196 che richiede una firma autografa, evitando così la stampa del documento da firmare. 

La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l’utilizzo di firma grafometrica, ovvero una modalità di firma che possiede i requisiti giuridici ed informatici che ne consentono una qualificazione per legge come “Firma Elettronica Avanzata” (FEA). La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) che nel DPCM del 22 Febbraio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Maggio 2013. 

I documenti sottoscritti con la firma grafometrica sono documenti informatici che: 
• sul piano tecnico soddisfano i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente; 
• sul piano giuridico hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa. 

La firma grafometrica viene apposta mediante un’apposita penna su una tavoletta grafica ad alta sensibilità, in grado di rilevare, con estrema precisione e sicurezza, i dati grafici e biometrici della firma (pressione, velocità, coordinate posizione) ed associarli al documento informatico riprodotto sullo schermo della tavoletta, unitamente all’immagine della firma stessa.

I dati della firma vengono racchiusi e sigillati elettronicamente all’interno del documento, con programmi informatici tali da garantire la sicurezza e la privacy del Titolare. In particolare questi programmi ci permettono di conoscere esclusivamente l’immagine della sua firma, senza che nessuno possa fruire e disporre liberamente dei dati sensibili di firma. 

I codici e le procedure di sicurezza per l’accesso ai dati completi della sottoscrizione sono conservati da uno o più soggetti terzi, appositamente incaricati, che forniscono i dati di firma esclusivamente nei casi previsti dalla legge, su richiesta delle Autorità competenti e/o su richiesta del titolare dei dati stessi. 

I dati sensibili, acquisiti in relazione a specifiche operazioni, prodotti e servizi richiesti dallo stesso titolare, sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e nell’osservanza del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196) 

I documenti informatici firmati sono conservati per il tempo stabilito dalla legge e possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta, gratuitamente. 
E’ importante sapere che comunque, se lo desidera, l’interessato può chiedere una copia cartacea del documento che ha firmato grafometricamente.